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209138
IDG941501469
94.15.01469 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Vetro Carlo
Su alcuni canoni dogmatici costanti nella valutazione e nella liquidazione del c.d. danno biologico
Nota a Cass. sez. III civ. 18 febbraio 1993, n. 2008
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1A, pag. 48-62
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30703; D40720
La prima massima della sentenza afferma che "la qualifica di pensionato del danneggiato nell' integrita' fisica non esclude la ricorrenza di un risarcibile danno patrimoniale da perdita di capacita' lavorativa". La seconda massima afferma che "nella liquidazione del danno biologico il giudice di merito, pur avvalendosi di criteri equitativi, ha l' obbligo di motivare descrivendo la lesione dell' organismo accertata, la sua concreta specificazione nel quadro della estrinsecazione delle funzioni vitali del soggetto danneggiato, e dando conto dei parametri muovendo dai quali procede alla personalizzazione del risarcimento". Viene proposto un approfondimento del concetto di danno biologico e vengono analizzati i criteri di estimazione equitativa per la liquidazione di esso.
art. 2056 c.c. art. 2058 c.c. art. 132 n. 4 c.p.c.



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