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209139
IDG941501470
94.15.01470 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Morace Pinelli Armando
Trasferimento a scopo di garanzia da parte del terzo e divieto del patto commissorio
Nota a Cass. sez. II civ. 12 febbraio 1993, n. 1787
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1A, pag. 63-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30562
Secondo la sentenza annotata il trasferimento di beni immobili posto in essere da un terzo a garanzia dell' adempimento del debitore e a favore del creditore non rientrerebbe nel divieto del patto commissorio. Rispetto al terzo, il creditore non puo' esercitare, secondo la Cassazione, alcuna coazione morale. L' A. sottopone a critica la sentenza, attraverso la trattazione dei seguenti punti: innanzitutto individuando la vera ratio legislativa del divieto del patto commissorio; cercando, quindi, la fonte della nullita' dei negozi posti in essere in violazione dell' art. 2744 c.c.; esaminando, conseguentemente, il problema dell' ammissibilita' delle alienazioni in garanzia generale, alla luce del revirement giurisprudenziale che ha sancito la nullita' delle vendite in garanzia ed efficacia traslativa immediata; richiamando, infine, la giurisprudenza della Suprema Corte e la dottrina che, in modo piu' ragionevole, riscontrano anche nel negozio in garanzia posti in essere da un terzo il patto commissorio.
art. 1963 c.c. art. 2744 c.c.



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