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Documento


209141
IDG941501472
94.15.01472 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ronco Alberto
Da Roscellino all' uso delle forbici: appunti sull' (in)ammissibilita' dell' impugnazione "uno actu" di una pluralita' di sentenze
Nota a Cass. sez. I civ. 13 gennaio 1993, n. 312
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1A, pag. 89-98
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4141; D420
Secondo la massima della sentenza annotata "e' inammissibile un' unica impugnazione contro diverse sentenze, ancorche' fra le stesse parti, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e dei casi di unitarieta' del rapporto processuale". L' A., rilevato un sottilissimo filo che sembra legare, dopo nove secoli, il principio di diritto affermato dalla Cassazione al pensiero del filosofo nominalista Roscellino di Compiegne, secondo cui le parti di una cosa non avrebbero un proprio connotato di realta', parafrasa cosi' il principio espresso dalla Cassazione: l' atto processuale che racchiuda l' impugnazione contro piu' di una sentenza e, quindi, che contenga piu' di una impugnazione, non equivale alla somma di piu' atti di impugnazione; le parti in cui quell' atto potrebbe scindersi non hanno una loro realta' nel mondo giuridico ma, quali semplici nomi, connotano sempre e soltanto quell' unico ed ibrido atto complesso, il quale a sua volta, sconosciuto all' ordinamento nella sua anomala eccessivita', non sarebbe idoneo a fondare un procedimento che possa portare al giudizio sulle decisioni impugnate.
art. 273 c.p.c. art. 274 c.p.c. art. 335 c.p.c.



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