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209150
IDG941501481
94.15.01481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pirozzi Raffaella
Indennita' di fine rapporto percepita prima della pronuncia di divorzio
Nota a Trib. Roma sez. I civ. 10 giugno 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 1B, pag. 47-50
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30126
Secondo la pronuncia in epigrafe, la qualita' di coniuge divorziato, ai fini della attribuzione di una percentuale dell' indennita' di fine rapporto, va valutata con riferimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto "il diritto a tale percentuale non sorge in capo all' ex coniuge qualora l' indennita' di fine rapporto, anche se maturata in costanza di matrimonio, sia stata percepita dal coniuge lavoratore prima della pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio". L' A. analizza le finalita' dell' art. 16 l. 74/1987 e i presupposti a cui e' condizionato il sorgere del diritto ad una quota dell' indennita' di fine rapporto. Ritiene corretta la soluzione del Tribunale.
art. 16 l. 6 marzo 1987, n. 74 art. 12 bis l. 1 dicembre 1970, n. 898



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