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209152
IDG941501483
94.15.01483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Roberto Giovanni
Brevi annotazioni sul provvedimento di fermo rimasto ineseguito
Nota a Cass. sez. un. pen. 11 maggio 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-4
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61104; D635
Erano state proposte due distinte impugnative da una stessa persona, scaturenti da un medesimo provvedimento. L' una impugnava l' ordinanza del Tribunale della liberta' che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di fermo adottato dal P.M. e rimasto ineseguito per fuga dell' indiziato; l' altra veniva proposta in via alternativa, nel presupposto dell' esistenza della legittimazione ex art. 391 comma 4 c.p.p. Le sezioni unite hanno affermato che la mancata esecuzione, per fuga dell' indiziato, del provvedimento del P.M. comporta la immediata caducazione del decreto, essendo venuta meno la condizione tipica, ossia del pericolo di fuga, richiesta dalla legge per la sua adozione. Di conseguenza il decreto di fermo rimasto ineseguito si sottrae sia alla procedura di convalida che a qualsiasi forma di impugnazione. Nell' ipotesi in questione, la Cassazione ha evidenziato che il P.M. potra' chiedere al giudice l' adozione, a salvaguardia delle piu' pressanti esigenze del processo, di una misura coercitiva ai sensi dell' art. 274 comma 1 lett. b). Secondo l' A., la sentenza annotata ha dato una soluzione convincente alla questione.
art. 274 comma 1 lett. b c.p.p. art. 384 c.p.p. art. 391 comma 4 c.p.p. art. 568 c.p.p.



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