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| IDG941501483 | |
| 94.15.01483 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Roberto Giovanni
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| Brevi annotazioni sul provvedimento di fermo rimasto ineseguito
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 11 maggio 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 1-4
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D61104; D635
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| Erano state proposte due distinte impugnative da una stessa persona,
scaturenti da un medesimo provvedimento. L' una impugnava l'
ordinanza del Tribunale della liberta' che aveva dichiarato
inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di fermo
adottato dal P.M. e rimasto ineseguito per fuga dell' indiziato; l'
altra veniva proposta in via alternativa, nel presupposto dell'
esistenza della legittimazione ex art. 391 comma 4 c.p.p. Le sezioni
unite hanno affermato che la mancata esecuzione, per fuga dell'
indiziato, del provvedimento del P.M. comporta la immediata
caducazione del decreto, essendo venuta meno la condizione tipica,
ossia del pericolo di fuga, richiesta dalla legge per la sua
adozione. Di conseguenza il decreto di fermo rimasto ineseguito si
sottrae sia alla procedura di convalida che a qualsiasi forma di
impugnazione. Nell' ipotesi in questione, la Cassazione ha
evidenziato che il P.M. potra' chiedere al giudice l' adozione, a
salvaguardia delle piu' pressanti esigenze del processo, di una
misura coercitiva ai sensi dell' art. 274 comma 1 lett. b). Secondo
l' A., la sentenza annotata ha dato una soluzione convincente alla
questione.
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| art. 274 comma 1 lett. b c.p.p.
art. 384 c.p.p.
art. 391 comma 4 c.p.p.
art. 568 c.p.p.
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