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| IDG941501484 | |
| 94.15.01484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Romano Barocci Francesca
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| L' art. 507 c.p.p. nell' interpretazione delle Sezioni unite
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 6 novembre 1992
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 17-24
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6215
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| Le sezioni unite hanno affrontato due questioni interpretative dell'
art. 507 c.p.p. per quanto riguarda i poteri di ufficio del giudice
relativamente all' assunzione di nuovi mezzi di prova: se la mancata
o intempestiva allegazione di un mezzo di prova delle parti precluda
al giudice l' esercizio del potere ufficioso conferitogli dall' art.
507 cit.; se il giudice possa esercitare tale suo potere in totale
assenza di richieste istruttorie delle parti. Riguardo alla prima
questione la Cassazione da' una risposta positiva, fissando
presupposti e limiti, attraverso un sistematico confronto tra gli
artt. 507 e 603 c.p.p., e costruendo un sistema coerente, afferma l'
A., tra tali articoli e gli artt. 4678 e 493 c.p.p. Per quanto
riguarda la seconda questione, relativa ai dibattimenti nei quali le
parti non abbiano allegato prove, la Corte nega che cio' sia di
impedimento all' utilizzazione dell' art. 507, dovendosi attribuire
alle parole "terminata l' acquisizione delle prove" un significato
meramente cronologico. L' A. solleva perplessita', con particolare
riferimento all' applicabilita' dell' art. 507 c.p.p. in assenza di
istruzione di prove.
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| art. 468 c.p.p.
art. 493 c.p.p.
art. 507 c.p.p.
art. 603 c.p.p.
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