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209153
IDG941501484
94.15.01484 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Romano Barocci Francesca
L' art. 507 c.p.p. nell' interpretazione delle Sezioni unite
Nota a Cass. sez. un. pen. 6 novembre 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 17-24
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6215
Le sezioni unite hanno affrontato due questioni interpretative dell' art. 507 c.p.p. per quanto riguarda i poteri di ufficio del giudice relativamente all' assunzione di nuovi mezzi di prova: se la mancata o intempestiva allegazione di un mezzo di prova delle parti precluda al giudice l' esercizio del potere ufficioso conferitogli dall' art. 507 cit.; se il giudice possa esercitare tale suo potere in totale assenza di richieste istruttorie delle parti. Riguardo alla prima questione la Cassazione da' una risposta positiva, fissando presupposti e limiti, attraverso un sistematico confronto tra gli artt. 507 e 603 c.p.p., e costruendo un sistema coerente, afferma l' A., tra tali articoli e gli artt. 4678 e 493 c.p.p. Per quanto riguarda la seconda questione, relativa ai dibattimenti nei quali le parti non abbiano allegato prove, la Corte nega che cio' sia di impedimento all' utilizzazione dell' art. 507, dovendosi attribuire alle parole "terminata l' acquisizione delle prove" un significato meramente cronologico. L' A. solleva perplessita', con particolare riferimento all' applicabilita' dell' art. 507 c.p.p. in assenza di istruzione di prove.
art. 468 c.p.p. art. 493 c.p.p. art. 507 c.p.p. art. 603 c.p.p.



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