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209155
IDG941501486
94.15.01486 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Porras Gonzaliz Alberto
Sulle declaratorie di inammissibilita' nel procedimento di esecuzione
Nota a Cass. sez. I pen. 7 luglio 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 39-40
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D640; D64040
Avverso il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti adottato dal P.M., il condannato aveva proposto incidente di esecuzione. La Corte di Assise di Appello, in funzione di giudice dell' esecuzione, da un lato aveva condonato la pena pecuniaria e dall' altro lato aveva dichiarato "de plano" inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta. La Suprema Corte, rilevando la mancanza totale degli adempimenti indispensabili alla instaurazione del contraddittorio (decreto di fissazione dell' udienza, avviso notificato alle parti e rispetto dei termini dilatori), ha ritenuto integrata una causa di nullita' assoluta ed insanabile, rilevabile d' ufficio ai sensi dell' art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p. Richiamata, cosi', la vicenda processuale di cui alla sentenza in epigrafe, l' A. approfondisce la questione relativa alla declaratoria di inammissibilita' nel procedimento di esecuzione, analizzando le regole di cui agli artt. 666 e 672 c.p.p.
art. 666 comma 2 c.p.p. art. 666 comma 3 c.p.p. art. 672 comma 1 c.p.p.



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