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209158
IDG941501489
94.15.01489 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Dinacci Filippo Raffaele
L' irrilevanza processuale delle registrazioni di conversazioni tra presenti
Nota a Cass. sez. I pen. 22 aprile 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 65-76
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6145; D6215
Con la decisione in esame viene affermato che la registrazione di conversazioni tra presenti, effettuata da uno degli interlocutori all' insaputa dell' altro, sarebbe utilizzabile come prova in sede processuale. Viene argomentato, precisa l' A., che tale soluzione non e' in contrasto con gli artt. 63 e 271 c.p.p., escludendosi la violazione delle norme sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in quanto non si tratterebbe di "un' occulta presa di conoscenza da parte di terzi mediante congegni particolari", bensi' di una registrazione di colloqui ad opera di uno degli interlocutori. Ampio approfondimento della questione da parte dell' A., secondo il quale la sentenza non e' condivisibile.
art. 63 c.p.p. art. 191 c.p.p. art. 266 c.p.p. art. 271 c.p.p.



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