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209159
IDG941501490
94.15.01490 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marini Luigi Michelangelo
Obbligo di veridicita' del consulente tecnico?
Nota a ord. Trib. Torino sez. I pen. 20 marzo 1991 ord. Trib. Torino sez. II pen. 20 marzo 1991 ord. Trib. Torino sez. III pen. 8 giugno 1990 App. Torino sez. III pen. 14 febbraio 1992
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 77-80
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61422
I provvedimenti n epigrafe risolvono in maniera divergente la questione se il consulente tecnico debba impegnarsi, come il testimone, a dire il vero e soprattutto abbia il dovere di dire la verita' e non tacere alcunche' di quanto e' a sua conoscenza, anche se cio' possa pregiudicare gli assunti processuali della parte che lo ha nominato, gli ha eventualmente commesso gli accertamenti e ne ha chiesto l' esame a norma degli artt. 468 e 493 c.p.p. L' A. distingue la posizione del consulente tecnico delle parti private da quella del consulente tecnico del P.M., per il quale sussiste l' obbligo di riferire fedelmente il risultato dei propri accertamenti. De iure condendo, l' A. esamina come tale obbligo potrebbe essere sanzionato.
art. 497 c.p.p. art. 501 comma 1 c.p.p. art. 372 c.p. art. 373 c.p.



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