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209169
IDG941501500
94.15.01500 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Collevecchio Marcello
Il furto venatorio e' sempre piu' lontano
Nota a ord. C. Cost. 6 aprile 1993, n. 146
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 6, pag. 839-845
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91100; D534; D51900
L' ordinanza in esame dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 30 comma 3 e 31 comma 5 l. 157/1992 che detta "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Tali norme prevedono la non applicabilita' degli artt. 624, 625 e 626 c.p. Secondo la Corte, una sentenza additiva di accoglimento potrebbe comportare la creazione di una nuova fattispecie penale e, quindi, un' indebita interferenza in materia di esclusiva competenza del legislatore. L' A. esamina la normativa e le motivazioni della sentenza e ritiene che, dopo la l. 157/1992, vada prevalendo l' orientamento diretto ad escludere la figura del furto venatorio, rispetto a quello che propende per l' applicabilita' della sanzione penale del furto nella fattispecie di impossessamento di selvaggina abbattuta a seguito di attivita' venatoria illecita.
art. 30 comma 3 l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 31 comma 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157 art. 624 c.p. art. 625 c.p. art. 626 c.p.



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