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209174
IDG941501505
94.15.01505 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jazzetti Alessandro
Esercizio non autorizzato di discarica da parte del Comune
Nota a Pret. Cosenza sez. Acri 28 maggio 1993, n. 30
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 8 (1993), fasc. 6, pag. 933-940
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
Secondo la sentenza annotata "non puo' invocare lo stato di necessita' il sindaco di un comune il quale, nell' esercitare senza autorizzazione una discarica di rifiuti solidi urbani, ometta di predisporre i requisiti minimali per la salvaguardia dell' ambiente: invero, la necessita' di evitare danni presuppone che la condotta dell' agente sia almeno ispirata ad una rigorosa e adeguata attenzione ai risvolti igienico sanitari della soluzione adottata". La sentenza segue l' unico indirizzo nella giurisprudenza, che esclude la rilevanza nel campo della tutela ambientale della "inesigibilita'", intesa sia come causa di esclusione della consapevolezza che come causa di esclusione della antigiuridicita' del fatto.
d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915



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