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209187
IDG941501518
94.15.01518 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zeno-Zencovich Vincenzo
Il diritto morale degli autori di spot pubblicitari e le pretese dei registi cinematografici
Nota a ord. Pret. Roma 30 luglio 1985
Dir. Informaz. Inf., an. 2 (1986), fasc. 1, pag. 160-166
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D44022; D311321
Con l' ordinanza in epigrafe il Pretore di Roma, dopo aver dichiarato che per l' emanazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e' competente il Pretore del luogo ove si verifica l' evento dannoso o, in caso di pluralita' di eventi, il Pretore del luogo ove risiede il ricorrente, afferma che "non e' possibile accertare in via generale e preventiva se le interruzioni pubblicitarie di un' opera cinematografica teletrasmessa potranno ledere il diritto morale dell' autore, dipendendo tale accertamento dalla collocazione, durata e frequenza delle interruzioni medesime". L' A. giudica sconcertanti le argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento, soprattutto per quanto riguarda la funzione attribuita all' art. 700 c.p.c.
art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633 d.p.r. 8 gennaio 1979, n. 19 art. 700 c.p.c.



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