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Documento


209249
IDG941501580
94.15.01580 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zeno-Zencovich Vincenzo
Una nuova sconfitta per il diritto morale dei registi cinematografici
Nota a Trib. Roma 20 febbraio 1987
Dir. Informaz. Inf., an. 3 (1987), fasc. 3, pag. 1019-1021
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18320; D18323; D311321; D31130
Con la decisione in nota il Tribunale di Roma ha negato che costituisca lesione del diritto morale dei registi cinematografici l' interruzione pubblicitaria delle loro opere trasmesse in televisione. Nel suo commento l' A. richiama l' attenzione sui criteri utilizzabili per accertare se le interruzioni pubblicitarie costituiscano una lesione del diritto morale dell' autore all' integrita' dell' opera, e sulla distinzione fra "stesura" e "comunicazione" nell' opera cinematografica e la sua incidenza sulla tutela del diritto morale dell' autore.
art. 20 l. 22 aprile 1941, n. 633



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