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Documento


209269
IDG941501600
94.15.01600 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Zeno-Zencovich Vincenzo
Il danno da notizia inesatta non diffamatoria
Nota a Trib. Roma 7 giugno 1991
Dir. Informaz. Inf., an. 8 (1992), fasc. 1, pag. 73-77
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D04017; D51861; D3070
Questo il caso esaminato dal Tribunale di Roma: i gestori di un ristorante chiedevano risarcimento nei confronti di una guida gastronomica che aveva pubblicato la notizia della chiusura del locale da parte delle autorita', senza specificare la durata della chiusura stessa (al momento della pubblicazione della guida, in realta', il ristorante aveva gia' ripreso l' attivita'). Il Tribunale ha stabilito che: 1) la verita' di una notizia deve essere valutata in relazione al momento della sua diffusione; 2) la diffusione di una notizia inesatta, anche se non diffamatoria, puo' costituire illecito civile qualora superi colposamente i limiti della correttezza informativa. L' A. concorda con le conclusioni raggiunte dai giudici romani, ma muove alcuni rilievi critici in ordine alle motivazioni addotte.



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