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209375
IDG940601706
94.06.01706 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Liotta Maurizio
Assegno alimentare provvisorio e poteri del Presidente del Tribunale
Nota a ord. Trib. Palermo 28 luglio 1992
Dir. fam., an. 22 (1993), fasc. 4, pt. 1, pag. 1133-1137
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30130; D30002; D3017
Nella fattispecie il genitore di un minore nato fuori dal matrimonio chiede procedersi alla determinazione del contributo economico dovuto dall' altro genitore per il mantenimento del figlio. La domanda viene dichiarata inammissibile per insussistenza dei presupposti richiesti sia dall' art. 446 c.c., sia dall' art. 148 c.c. L' A. prende in esame il contenuto dell' ordinanza sotto i seguenti profili: applicabilita' dell' art. 446 c.c. con riferimento a una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento e non soltanto alimentare; se, esclusa l' applicabilita' dell' art. 446 c.c., possa essere invocato il procedimento di cui all' art. 148 c.c. anche quando, come nella specie, il coniuge inadempiente non abbia redditi da parte di terzi; se l' art. 148 sia applicabile anche nei confronti dei genitori naturali.
art. 148 c.c. art. 446 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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