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209393
IDG940601724
94.06.01724 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Favi Giovanni
Applicabilita' della disciplina dell' inattivita' delle parti al processo del lavoro
Nota a Cass. sez. un. civ. 25 maggio 1993, n. 5839 Cass. sez. lav. 14 aprile 1993, n. 2503
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 179-183
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4192; D42127
La prima delle sentenze in epigrafe segna un revirement rispetto alla precedente sentenza, sempre delle sezioni unite, n. 1884/1982 in ordine alla questione dell' applicabilita' della disciplina dell' inattivita' delle parti al rito del lavoro, stabilendo che, ai sensi dell' art. 348 comma 1 c.p.c., anche nelle controversie di lavoro la mancata comparizione dell' appellante all' udienza di cui all' art. 437 c.p.c. impone la fissazione di una nuova udienza. Ampi richiami dell' A. alla dottrina e alla giurisprudenza sul tema. La seconda sentenza ammette l' applicabilita' della disciplina della sospensione e dell' interruzione al rito del lavoro. L' A. ne trae un' indicazione a favore dell' applicabilita' anche della disciplina di cui agli artt. 181, 309, 348 c.p.c. al rito del lavoro, anche sulla base della considerazione che la novella del '90 ha ravvicinato notevolmente il rito ordinario al rito del lavoro per esigenze di concentrazione.
l. 26 novembre 1990, n. 353 art. 181 c.p.c. art. 309 c.p.c. art. 348 c.p.c. art. 437 c.p.c. Cass. sez. un. civ. 26 marzo 1982, n. 1884
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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