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| IDG940601730 | |
| 94.06.01730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Bonamore Daniele
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| L' adozione speciale deve essere "speciale" (legittimazione per "un
solo adottante", art. 6 l. 22 maggio 1974, n. 357)
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| Nota a ord. App. Roma sez. min. 25 settembre 1993
decr. Trib. Min. Roma 24 marzo 1993
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 247-262
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30141
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| L' art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 (l. 357/1974) e l'
analisi del linguaggio rendono perfettamente legittima l' adozione
speciale da parte di un solo adottante. La Corte d' Appello, sezione
minorile, di Roma, che ha disatteso la tesi contraria del Tribunale
dei Minorenni, ha pero' ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale della predetta norma che, a
suo giudizio, violerebbe l' art. 29 Cost., in quanto sconvolgerebbe
l' ordine naturale della famiglia ortodossa. L' A., al contrario, con
inesauribile dovizia di elementi dimostra che tale "modello
naturale", oltre a non essere mai esistito nella realta' storica, e'
stato in ogni caso superato dall' evoluzione normativa e da quella
bioetica: da una parte l' introduzione nell' ordinamento del
divorzio, dell' aborto, del concetto e dell' istituto della famiglia
di fatto, della nuova famiglia anagrafica; dall' altra forme di
procreazione, al di fuori di ogni definito schema sacramentale. La
tesi dell' adozione da parte del singolo viene ulteriormente
confermata dal diritto comparato (accolta dalla quasi totalita' dei
Paesi europei) e soprattutto dai responsi delle scienze psicologiche:
una persona sola puo' dare a volte ad un fanciullo cio' che non hanno
potuto i genitori o i loro surrogati.
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| art. 3 Cost.
art. 29 Cost.
art. 30 Cost.
l. 22 maggio 1974, n. 357
art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 6 Conv. Strasburgo 24 aprile 1967 (adozione minori)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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