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Documento


209399
IDG940601730
94.06.01730 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonamore Daniele
L' adozione speciale deve essere "speciale" (legittimazione per "un solo adottante", art. 6 l. 22 maggio 1974, n. 357)
Nota a ord. App. Roma sez. min. 25 settembre 1993 decr. Trib. Min. Roma 24 marzo 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 247-262
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30141
L' art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 (l. 357/1974) e l' analisi del linguaggio rendono perfettamente legittima l' adozione speciale da parte di un solo adottante. La Corte d' Appello, sezione minorile, di Roma, che ha disatteso la tesi contraria del Tribunale dei Minorenni, ha pero' ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della predetta norma che, a suo giudizio, violerebbe l' art. 29 Cost., in quanto sconvolgerebbe l' ordine naturale della famiglia ortodossa. L' A., al contrario, con inesauribile dovizia di elementi dimostra che tale "modello naturale", oltre a non essere mai esistito nella realta' storica, e' stato in ogni caso superato dall' evoluzione normativa e da quella bioetica: da una parte l' introduzione nell' ordinamento del divorzio, dell' aborto, del concetto e dell' istituto della famiglia di fatto, della nuova famiglia anagrafica; dall' altra forme di procreazione, al di fuori di ogni definito schema sacramentale. La tesi dell' adozione da parte del singolo viene ulteriormente confermata dal diritto comparato (accolta dalla quasi totalita' dei Paesi europei) e soprattutto dai responsi delle scienze psicologiche: una persona sola puo' dare a volte ad un fanciullo cio' che non hanno potuto i genitori o i loro surrogati.
art. 3 Cost. art. 29 Cost. art. 30 Cost. l. 22 maggio 1974, n. 357 art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 6 Conv. Strasburgo 24 aprile 1967 (adozione minori)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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