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Documento


209400
IDG940601731
94.06.01731 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stefani Rossella
Sulla esperibilita' dell' esecuzione fondiaria in pendenza di fallimento
Nota a Trib. Lucca 24 marzo 1992
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 275-279
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31362; D31363; D18124
La sentenza del Tribunale di Lucca ha stabilito che gli istituti di credito fondiario possono procedere a carico del mutuatario fallito in via esecutiva individuale, ma non possono pretendere nella stessa sede l' assegnazione della somma ricavata. Questa deve infatti avvenire in sede fallimentare, ove e' possibile verificare i crediti ed e' consentito un controllo da parte degli organi della procedura a tutela del principio della par condicio. L' A. svolge alcune considerazioni sul problema del coordinamento tra la legge fallimentare e il testo unico sul credito fondiario.
r.d.l. 16 luglio 1905, n. 646 art. 51 l. fall. art. 52 l. fall. art. 54 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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