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| IDG940601793 | |
| 94.06.01793 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crespi Alberto
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| Pignoramento di crediti presso banche e rifiuto di atti d' ufficio
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| Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-9
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4330; D3150; D51212
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| (Sommario: - Il problema: pluralita' di notifiche a differenti
filiali di un medesimo Istituto di credito di uno stesso atto di
pignoramento e omissione di ulteriori blocchi delle attivita' del
debitore dopo la prima notifica. L' inapplicabilita' dell' art. 545
c.p.c. all' ipotesi della custodia di somme. - L' art. 388 comma 5
d.p. e il rifiuto del terzo di rendere la dichiarazione prevista
dall' art. 547 c.p.c.: la sostanziale irrilevanza di detta
dichiarazione alla stregua di quanto disposto dagli artt. 548 e 232
c.p.c. - La palese inammissibilita' di una pluralita' di atti di
espropriazione per l' identico importo a carico del medesimo debitore
ed a favore dello stesso creditore quante volte la procedura di
espropriazione precedentemente iniziata avesse gia' raggiunto il
proprio obiettivo: conseguente irrilevanza penale non soltanto della
mancata dichiarazione da parte del terzo ma, altresi', del mancato
ulteriore blocco di altre attivita' del debitore assicurato. - L'
oggettiva irrilevanza penale della omissione o del rifiuto del
preteso atto d' ufficio confermata dalla specifica indicazione
normativa dell' elemento soggettivo doloso del reato previsto dal
comma 5 dell' art. 388 c.p., nel quale comunque si prescrive che,
anche la' dove sia ipotizzabile un atto d' ufficio, il custode della
cosa pignorata abbia ad ometterlo o a rifiutarlo "indebitamente")
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| art. 232 c.p.c.
art. 545 c.p.c.
art. 547 c.p.c.
art. 548 c.p.c.
art. 388 comma 5 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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