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Documento


209462
IDG940601793
94.06.01793 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
Pignoramento di crediti presso banche e rifiuto di atti d' ufficio
Banca borsa tit. cred., an. 47 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 1-9
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4330; D3150; D51212
(Sommario: - Il problema: pluralita' di notifiche a differenti filiali di un medesimo Istituto di credito di uno stesso atto di pignoramento e omissione di ulteriori blocchi delle attivita' del debitore dopo la prima notifica. L' inapplicabilita' dell' art. 545 c.p.c. all' ipotesi della custodia di somme. - L' art. 388 comma 5 d.p. e il rifiuto del terzo di rendere la dichiarazione prevista dall' art. 547 c.p.c.: la sostanziale irrilevanza di detta dichiarazione alla stregua di quanto disposto dagli artt. 548 e 232 c.p.c. - La palese inammissibilita' di una pluralita' di atti di espropriazione per l' identico importo a carico del medesimo debitore ed a favore dello stesso creditore quante volte la procedura di espropriazione precedentemente iniziata avesse gia' raggiunto il proprio obiettivo: conseguente irrilevanza penale non soltanto della mancata dichiarazione da parte del terzo ma, altresi', del mancato ulteriore blocco di altre attivita' del debitore assicurato. - L' oggettiva irrilevanza penale della omissione o del rifiuto del preteso atto d' ufficio confermata dalla specifica indicazione normativa dell' elemento soggettivo doloso del reato previsto dal comma 5 dell' art. 388 c.p., nel quale comunque si prescrive che, anche la' dove sia ipotizzabile un atto d' ufficio, il custode della cosa pignorata abbia ad ometterlo o a rifiutarlo "indebitamente")
art. 232 c.p.c. art. 545 c.p.c. art. 547 c.p.c. art. 548 c.p.c. art. 388 comma 5 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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