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209499
IDG940601830
94.06.01830 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rozzi Daniela
Ancora in tema di inopponibilita', al fallimento, delle scritture private sfornite del requisito della data certa ai sensi dell' art. 2704 c.c.
Nota a Cass. sez. I civ. 27 gennaio 1993, n. 1016
Giur. comm., an. 20 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 715-726
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3136; D31301; D30820
Secondo la sentenza in epigrafe in sede di accertamento dello stato passivo non sono opponibili al curatore fallimentare i crediti concorsuali documentati con scritture prive del requisito della data certa; tuttavia, l' inopponibilita' non riguarda il negozio documentato, ma la data della scrittura, con la conseguenza che la prova del negozio, e della sua anteriorita' rispetto al fallimento, puo' essere fornita con ogni altro mezzo consentito dalla natura e dall' oggetto dello stesso. La nota evidenzia le innovazioni contenute in questa sentenza rispetto a due precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione, e approfondisce le problematiche che emergono in ordine alla necessita' della datazione certa del credito interessato all' insinuazione.
art. 100 l. fall. art. 2704 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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