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209528
IDG940701859
94.07.01859 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlando Antonio
Esercizio del diritto di ripresa a favore dell' "equiparato"
Nota a Trib. Novara sez. agr. 11 dicembre 1991
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 3, pt. 2, pag. 172-173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9142
Tra le parti era intervenuta una transazione ex art. 23 l. 11/1971 e, successivamente alla l. 203/1982, fu redatta una convenzione con richiamo a tale transazione, con riserva del concedente a far valere il diritto di ripresa solo per se stesso. Il Tribunale ha negato che il diritto di ripresa possa essere esercitato a favore del familiare equiparato fino al termine naturale del rapporto agrario. L' A., esaminato il diritto di ripresa come disciplinato dall' art. 42 l. 203/1982, mostra di condividere la decisione in esame della quale ripercorre il ragionamento "rigoroso e corretto".
art. 23 l. 11 febbraio 1971. n. 11 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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