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| IDG940701867 | |
| 94.07.01867 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Amendola Gianfranco
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| Scarichi, tabelle della legge Merli e Cassazione a Sezioni Unite
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 23 febbraio 1993, n. 1
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag.
217-218
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D539
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| Con la sentenza in commento le sezioni unite della Cassazione hanno
sancito che l' obbligo di munirsi di autorizzazione e di rispettare
le tabelle A e C allegate alla l. 319/1976 riguarda tutti gli
scarichi senza eccezione, lasciando alla discrezionalita' delle
Regioni solo la definizione dei tempi e dei modi di applicazione di
questo obbligo rispetto agli scarichi da insediamenti civili ed
"equiparati" (da pubbliche fognature). Sul piano formale la
conseguenza e' la configurazione del reato ai sensi dell' art. 21
comma 3 l. 319/1976. Richiamata cosi' la portata della sentenza, l'
A. rileva come la Suprema Corte abbia sancito uniformita' di
disciplina (e di sanzioni) per tutti gli scarichi mentre, secondo il
dato letterale della legge, essa si presenta variamente differenziata
tra scarico e scarico: scarichi da insediamenti produttivi nuovi ed
esistenti; scarichi da insediamenti civili; scarichi da pubbliche
fognature. Secondo l' A. appare incomprensibile il cambio di
orientamento seguito dalla Suprema Corte nella sentenza in esame
rispetto alla sua giurisprudenza precedente, che perveniva agli
stessi risultati senza una forzatura cosi' marcata e, afferma l' A.,
inaccettabile. Vengono evidenziate criticamente altre questioni
particolari.
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| art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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