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209539
IDG940701870
94.07.01870 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Danza Donato
Mancata definizione del tentativo di conciliazione nel termine prescritto
Nota a Trib. Fiuggi sez. agr. 6 novembre 1992, n. 1004
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 231-233
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D917
Viene analizzata la finalita' del tentativo di conciliazione di cui all' art. 46 comma 5 l. 203/1982 e vengono valutate le conseguenze, ai fini della proposizione della domanda giudiziale, della mancata partecipazione alla riunione dell' Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura del ricorrente o del convenuto. L' A. concorda con il principio affermato dalla sentenza, secondo cui la finalita' perseguita dalla disciplina del tentativo di conciliazione in materia agraria puo' ritenersi assolta anche quando, per motivi non imputabili al ricorrente, il termine di 60 giorni, dalla data della comunicazione da lui fatta alla controparte ed all' Ispettorato, trascorra infruttuosamente, senza, cioe', che l' esperimento abbia o possa avere in concreto luogo. Nella fattispecie, il convenuto non aveva avuto tempestiva notizia della data fissata per l' esperimento del tentativo, regolarmente comunicatagli dall' Ispettorato con missiva raccomandata, a causa di imprevedibile ritardo del servizio postale.
art. 46 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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