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209541
IDG940701872
94.07.01872 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fuzio Riccardo
Le attivita' silvane consentite nei territori boschivi
Nota a Pret. Perugia sez. Gubbio 5 dicembre 1992
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 239-240
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91101; D18250
Vengono evidenziati i due aspetti della sentenza che, da un lato, conferma la definizione di bosco quale bene paesaggistico sottoposto a vincolo, dall' altro presenta novita' per quanto riguarda l' individuazione del regime giuridico delle attivita' esercitabili nelle zone boschive. A questo riguardo il Pretore, optando per l' indipendenza dei commi 4 e 8 dell' art. 1 l. 431/1985, ha ritenuto che il taglio di utilizzazione diretto a produrre legname da ardere rientra nel concetto di attivita' silvana per la quale non e' richiesta l' autorizzazione paesaggistica in mancanza di alterazione permanente dello stato dei luoghi.
art. 1 comma 8 l. 8 agosto 1985, n. 431
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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