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209542
IDG940701873
94.07.01873 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Abrami Alberto
Taglio colturale e carenza legislativa al riguardo
Nota a Pret. Terni sez. Amelia 19 ottobre 1992
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 244-246
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18250; D91101
Il r.d. 3267/1923 e la l. 431/1985 prospettano un approccio diverso al problema forestale. Il primo considera il bosco in funzione di difesa del suolo; la seconda lo considera come bene paesaggistico ambientale, distinguendo, ai fini della sua utilizzazione, fra quelle per le quali non e' necessaria l' autorizzazione e quelle per le quali, invece, e' richiesta. Il legislatore fa riferimento al "taglio colturale", che puo' essere realizzato senza dover ricorrere all' autorita' competente in materia di "bellezze naturali", secondo le previsioni della l. 1497/1939. La questione sorge su cosa debba intendersi per "taglio colturale" in quanto la l. 431/1985 non lo chiarisce. L' A. approfondisce la questione relativa al concetto di "taglio colturale", affermando, pero', che le Regioni non possono rinviare ulteriormente la definizione. Altro problema affrontato e' quello dell' ampliamento dell' apertura, senza autorizzazione, di nuove strade forestali per il trasporto del legname abbattuto. L' A. condivide la soluzione del Pretore secondo cui in questa ipotesi siamo in presenza di violazione delle leggi urbanistiche e vincolistiche.
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 8 agosto 1985, n. 431
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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