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209547
IDG940701878
94.07.01878 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Germano' Alberto
La tutela della natura civica delle terre e degli usi quale interesse pubblico generale: il "dictum" della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 1 aprile 1993, n. 133
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 5, pt. 2, pag. 280-281
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1316; D9162; D1543
La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' dell' art. 29 l. 1766/1927. L' A. esamina questa pronuncia alla luce delle precedenti sentenze per evidenziare che la Corte ha escluso l' irragionevolezza di un organo imparziale di giustizia deputato a tutelare, in virtu' dell' esercizio obbligatorio dell' azione civile, l' indisponibilita', l' inusucapibilita', l' indivisibilita' e la perenne destinazione allo sfruttamento agro-silvo-pastorale delle terre civiche e di quelle (private) gravate da usi civici. Viene cosi' affermata la necessita' che la difesa degli usi civici non debba essere rimessa esclusivamente alle Regioni od ai titolari di tali diritti. L' A. valuta positivamente la portata dell' affermazione della Corte che non ha escluso un potere di impulso ufficioso in materia di usi civici (che solo il legislatore puo' disciplinare), dato l' interesse pubblico generale alla conservazione degli stessi a salvaguardia dell' ambiente e del paesaggio. L' A. ritiene non inopportuno (cioe' non irragionevole) il mantenimento dell' art. 29 comma 2 l. 1766/1927 nella sua attuale formulazione ed interpretazione.
art. 29 l. 16 giugno 1927, n. 1766
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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