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Documento


209561
IDG940701892
94.07.01892 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Coppini Carlo Luca, Pujia Eleonora
Stoccaggio provvisorio di rifiuti ed obbligo di una espressa autorizzazione regionale
Nota a C. Cost. 13 novembre 1992, n. 437
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 2 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 347-348
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D0310
Dichiarando l' illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 l.r. Lombardia n. 28/1991, relativa allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione, la Corte Costituzionale ha affermato che tale attivita' richiede l' autorizzazione preventiva affinche' sia garantita l' eliminazione di pericoli per salute e il degrado ambientale. La Corte ha altresi' escluso la possibilita' di autorizzazioni tacite o generiche nonche' il ricorso al silenzio-assenso. Gli AA. evidenziano il consolidamento dell' insegnamento della Corte, che emerge da questa sentenza, secondo cui anche la normativa sull' ambiente deve rispondere a criteri di omogeneita' ed uguaglianza e che "la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale".
art. 117 Cost. d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 art. 1 l.r. LO 25 novembre 1991, n. 28 art. 2 l.r. LO 25 dicembre 1991, n. 28
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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