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209563
IDG940701894
94.07.01894 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Jannarelli Antonio
Circolazione dei terreni di riforma: due questioni in materia di litisconsorzio necessario
Nota a Cass. sez. II civ. 29 ottobre 1992, n. 11773
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 356-357
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91180; D9188; D40550
La vertenza trae origine dalla invalidita' dell' atto di alienazione di fondo oggetto di assegnazione in base alle norme sulla riforma fondiaria. La Corte di Cassazione ha affrontato due questioni in materia di litisconsorzio necessario. Una riguardante la parte legittimata passiva nell' azione di annullamento di un contratto di acquisto concluso in violazione dell' art. 6 l. 379/1967; l' altra riguarda la parte legittimata attiva. Con la prima massima la Corte ha escluso, nel caso di acquisto da parte di un solo coniuge, in regime di comunione legale, la qualita' di litisconsorte necessario dell' altro coniuge. Con la seconda massima, la Cassazione ha escluso che sussista litisconsorzio tra eredi dell' assegnatario di terreno ai fini dell' azione di annullamento dell' atto di alienazione posto in essere dallo stesso, in spregio alla disciplina vincolistica relativa alla circolazione del fondo. L' A. condivide le due soluzioni. Solleva dubbi sulla seconda per quanto riguarda l' efficacia del giudicato.
art. 6 l. 29 maggio 1967, n. 379
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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