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209570
IDG940701901
94.07.01901 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Condizione soggettiva per il diritto alla integrazione salariale agricola e ripetizione dell' indebito
Nota a Trib. Perugia 8 luglio 1991, n. 698
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 6, pt. 2, pag. 377-378
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91276; D704; D305012
Del tutto esatto, sostiene l' A., il principio affermato nella prima massima, secondo il quale "perche' il lavoratore agricolo possa avere diritto alla integrazione salariale e' necessario che abbia prestato la propria attivita' lavorativa per almeno 181 giorni". La seconda massima, che trova conferma nelle sentenze n. 1232/1992 e n. 1947/1992 della Cassazione, afferma che "la somma illegittimamente percepita a titolo di integrazione salariale per carenza delle condizioni richieste deve essere restituita secondo la disciplina dettata dall' art. 2033 c.c., non potendo, in tal caso, trovare applicazione analogica la norma di carattere eccezionale di cui all' art. 52 l. 88/1989 che sancisce il divieto di ripetizione delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate". La Corte Costituzionale ha dichiarato, con l' ordinanza n. 198/1991, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 52 l. 88/1989.
art. 8 l. 8 agosto 1972, n. 457 art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88 art. 2033 c.c. ord. C. Cost. 2 maggio 1991, n. 198
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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