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209575
IDG940701906
94.07.01906 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gatta Carlo
Illegittimita' costituzionale del minimale imponibile per la determinazione del contributo di malattia a carico delle categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti
Nota a C. Cost. 8 giugno 1992, n. 256
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 404-405
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91278; D7022
La sentenza annotata ha dichiarato l' illegittimita' dell' art. 5 comma 14 l. 407/1990, laddove prevede, ai fini della contribuzione per malattia per artigiani, commercianti e loro rispettivi familiari coadiutori, e professionisti, un limite minimo di reddito imponibile senza consentire la prova contraria di un reddito minimo inferiore. L' illegittimita' dello stesso articolo e' stata estesa alle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' per i comportamenti attivi dei rispettivi nuclei familiari. E' stata dichiarata, invece, non fondata la questione sollevata sulle disposizioni di cui all' art. 31 comma 8 l. 41/1986 e all' art. 10 comma 6 l. 67/1988. L' A. richiama le motivazioni di cui alle ordinanze di rimessione ed esamina la sentenza costituzionale alla luce di precedenti giudizi di costituzionalita'.
art. 31 l. 28 febbraio 1986, n. 41 art. 10 l. 11 marzo 1988, n. 67 art. 5 comma 14 l. 29 dicembre 1990, n. 407
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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