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209580
IDG940701911
94.07.01911 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bellantuono Domenico
Prelazione e riscatto di fondo rustico tra formalismo e liberta' delle forme
Nota a App. Brescia 18 dicembre 1991
Dir. Giur. Agr., an. 2 (1993), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 425-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91611; D91612; D91613
A fronte del riconoscimento del diritto di riscatto a favore del proprietario confinante da parte dei giudici di primo grado, il riscattato aveva proposto appello deducendo che la dichiarazione di riscatto doveva essere accompagnata dalla contestuale offerta formale del prezzo. La sentenza nega che il riscattante sia a cio' tenuto. L' A. concorda con questo principio che esamina ampliando il contesto della questione del pagamento del prezzo da parte di chi esercita il riscatto. Altre questioni che vengono esaminate riguardano la necessita' che le condizioni oggettive e soggettive per l' esercizio del riscatto debbano essere presenti al momento della stipula del preliminare di vendita; le forme a cui e' soggetta la comunicazione ai fini della prelazione di cui all' art. 8 l. 590/1965; la validita' o meno della rinuncia al diritto di prelazione prima della "denuntiatio"; la contiguita' dei fondi ai fini del diritto di prelazione e/o riscatto.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590 art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817 l. 8 gennaio 1979, n. 2
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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