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Documento


209941
IDG940302272
94.03.02272 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Luca Luigi
Un caso limite di "metus indirectus"
Nota a Trib. Ecclesiastico Beneventano 25 novembre 1992
Dir. eccl., an. 104 (1993), fasc. 4, pt. 2, pag. 368-371
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D92304; D9244
Secondo la massima della sentenza annotata "deve considerarsi nullo per metus indirectus il matrimonio che sia stato celebrato per liberarsi da un ambiente familiare diventato insopportabile per via di violenti contrasti tra genitori o per il loro autoritarismo anche in assenza di una positiva aversio". Esaminata l' evoluzione canonica circa la rilevanza del "metus", nel piu' ampio quadro della tutela che la Chiesa intende dare alla liberta' del consenso matrimoniale, l' A. evidenzia come la rilevanza riconosciuta al "metus indirectus" apra la possibilita' di prendere in considerazione una serie di situazioni soggettive tenendo conto anche dell' ambiente sociale a cui il nubente appartiene. L' A. rileva che la dichiarata nullita' del matrimonio di cui alla specie costituisce certamente il limite massimo a cui puo' giungere la tutela della liberta' del consenso matrimoniale.
art. 1103 C. Iur. Can. 1983
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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