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209966
IDG940602297
94.06.02297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Franco Giuseppe
Sul termine per la riapertura del fallimento
Osservazioni a Cass. sez. I civ. 25 novembre 1993, n. 11654
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 345-347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31372
La pronuncia della Cassazione in commento ha stabilito che "la sentenza di riapertura del fallimento deve essere pubblicata, ai sensi dell' art. 121 comma 1 l. fall., entro il termine improrogabile di cinque anni decorrente dal decreto di chiusura. Ai fini del rispetto della norma citata, non rileva il deposito entro il suddetto termine quinquennale dell' istanza di riapertura del fallimento, effettuato dal debitore o da un creditore". L' A. svolge alcune osservazioni sulla qualificazione del termine ex art. 121 l. fall. come rivolto esclusivamente all' organo giudiziario competente per la decisione di riapertura del fallimento. Rileva come l' interpretazione della Cassazione appaia ispirata ad una visione pubblicistica della procedura fallimentare.
art. 17 l. fall. art. 121 l. fall. art. 137 l. fall. art. 133 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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