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209967
IDG940602298
94.06.02298 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Marino Vincenzo
Retribuzione e recesso nel lavoro nautico
Osservazioni a Cass. sez. lav. 24 novembre 1993, n. 11580
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 350-351
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93400; D93405; D7440; D747
Nessun dubbio puo' sorgere, osserva l' A., sull' affermazione contenuta nella sentenza in commento circa la necessita' di un giustificato motivo di licenziamento a fronte di contratti di arruolamento marittimo sorretti dal regime della continuita', dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 96/1987 che ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale dell' art. 35 l. 300/1970 nella parte in cui non estende anche al personale navigante la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18. Perplessita' solleva invece l' A. con riguardo al caso di specie, stante il riconoscimento della legge estera come fonte regolatrice del rapporto di lavoro, per le modalita' concrete di risoluzione del rapporto stesso col personale italiano, a seguito della cessione in esercizio a terzi della flotta.
art. 36 Cost. art. 3 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 5 l. 15 luglio 1966, n. 604 art. 24 l. 4 aprile 1977, n. 135 art. 31 disp. prel. c.c. art. 325 c.nav. art. 345 c.nav. art. 361 c.nav. C. Cost. 3 aprile 1987, n. 96
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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