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209968
IDG940602299
94.06.02299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lo Cascio Giovanni
Le adesioni parziali al concordato preventivo
Nota a Cass. sez. I civ. 12 novembre 1993, n. 11192
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 359-363
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300
Secondo la soluzione interpretativa prospettata dalla Cassazione nella sentenza in commento, nell' adunanza nella quale il giudice delegato procede, alla presenza dei creditori concorrenti e del debitore, all' accertamento della sussistenza e della natura dei crediti, ai fini della manifestazione di voto e del calcolo delle maggioranze, e' dato, a tutti i creditori che lo vogliano, di esprimere il proprio voto sia che siano stati inseriti in precedenza nell' elenco, sia che non risultino ma forniscano ugualmente la prova della propria pretesa obbligatoria. L' A. aderisce invece ala tesi meno restrittiva prospettata dalla dottrina secondo cui i creditori, anche se tardivi, devono poter interloquire non in base all' iscrizione in un elenco unilateralmente predisposto dal debitore o in dipendenza di contestazioni sorte in adunanza e di eventuali decisioni del giudice delegato emesse in quella sede, ma in forza dei principi della domanda e dell' onere della prova, sui quali gli organi della procedura devono poter svolgere il loro controllo di legalita'.
art. 171 l. fall. art. 174 l. fall. art. 175 l. fall. art. 176 l. fall. art. 177 l. fall. art. 178 l. fall. art. 181 l. fall.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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