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| IDG940602299 | |
| 94.06.02299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lo Cascio Giovanni
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| Le adesioni parziali al concordato preventivo
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| Nota a Cass. sez. I civ. 12 novembre 1993, n. 11192
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| Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 359-363
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300
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| Secondo la soluzione interpretativa prospettata dalla Cassazione
nella sentenza in commento, nell' adunanza nella quale il giudice
delegato procede, alla presenza dei creditori concorrenti e del
debitore, all' accertamento della sussistenza e della natura dei
crediti, ai fini della manifestazione di voto e del calcolo delle
maggioranze, e' dato, a tutti i creditori che lo vogliano, di
esprimere il proprio voto sia che siano stati inseriti in precedenza
nell' elenco, sia che non risultino ma forniscano ugualmente la prova
della propria pretesa obbligatoria. L' A. aderisce invece ala tesi
meno restrittiva prospettata dalla dottrina secondo cui i creditori,
anche se tardivi, devono poter interloquire non in base all'
iscrizione in un elenco unilateralmente predisposto dal debitore o in
dipendenza di contestazioni sorte in adunanza e di eventuali
decisioni del giudice delegato emesse in quella sede, ma in forza dei
principi della domanda e dell' onere della prova, sui quali gli
organi della procedura devono poter svolgere il loro controllo di
legalita'.
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| art. 171 l. fall.
art. 174 l. fall.
art. 175 l. fall.
art. 176 l. fall.
art. 177 l. fall.
art. 178 l. fall.
art. 181 l. fall.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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