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209974
IDG940602305
94.06.02305 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Mauro Nicola
Considerazioni in tema di sostituzione fedecommessaria
Nota a Cass. sez. II civ. 3 febbraio 1993, n. 1320
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 500-501
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D302891
La sentenza esaminata ha stabilito che "nel caso in cui il testatore assegni ad una persona l' usufrutto e ad un' altra la nuda proprieta' dello stesso bene, non si ravvisano gli estremi di una sostituzione fedecommessaria vietata, per la sussistenza della quale si richiedono la duplice chiamata, l' ordine successivo delle chiamate e l' obbligo per l' istituito di conservare e restituire i beni alla sua morte a favore di altro soggetto". L' A., nel caso di specie, solleva perplessita' con riguardo al chiaro tenore letterale del testamento, dal quale si ricava de plano che il de cuius ha attribuito i sui beni prima alla madre e, alla morte di costei, ad altri soggetti. Dall' esame dell' ipotesi concreta emerge chiaramente, afferma l' A., la sussistenza di quei presupposti che la legge richiede perche' possa parlarsi di sostituzione fedecommessaria, vietata ai sensi dell' art. 692 c.c.
art. 692 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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