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209976
IDG940602307
94.06.02307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cavallaro Daniela
Il prestatore d' opera intellettuale e le obbligazioni di risultato
Nota a Pret. Modena sez. Finale Emilia 16 settembre 1993
Giust. civ., an. 44 (1994), fasc. 2, pag. 539-544
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D720; D7403
La sentenza annotata, afferma l' A., pone una serie di problematiche giuridiche strettamente legate al rapporto esistente tra l' esercizio di un' attivita' professionale e il sorgere di un' obbligazione di mezzi oppure di un' obbligazione di risultato. L' A. analizza i vari aspetti della questione, sia nell' ambito dell' indirizzo tradizionalmente accolto dalla Cassazione, che ritiene di mezzi e non di risultato l' obbligazione del prestatore d' opera intellettuale, sia in riferimento ad altro orientamento, sempre della Suprema Corte, che ravvisa un' obbligazione di risultato ogniqualvolta il professionista si impegni a realizzare un proprio opus. L' A. riconduce queste considerazioni alla problematica dell' effettiva rilevanza e dell' effettiva distinzione tra i due tipi di obbligazioni al momento in cui si verifichi l' eventuale inadempimento del debitore, con tutte le conseguenze relative alla responsabilita' dello stesso.
art. 1668 comma 1 c.c. art. 2226 c.c. art. 2230 c.c. art. 2236 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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