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| IDG940602338 | |
| 94.06.02338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Monti Tiziana
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| Inadempimento del mandato e contratto con se stesso
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| Nota a Cass. sez. III civ. 19 agosto 1991, n. 8882
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| Rass. Dir. Civ., (1993), fasc. 4, pag. 894-905
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30650; D300060; D300062; D300064
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| Il caso deciso dalla sentenza in commento ripropone il problema dell'
ambito di tutela riconosciuto al rappresentato nell' eventualita' che
il rappresentante incorra in un "abuso di procura" nell' espletamento
dell' incarico. In particolare la Cassazione ha stabilito che "l'
intervenuta prescrizione dell' azione di annullamento del contratto
concluso dal rappresentante con se stesso non preclude l' azione per
il risarcimento dei danni per non aver il mandatario agito con la
diligenza del buon padre di famiglia. Tali azioni possono concorrere
in quanto fondate su titoli autonomi e distinti e perseguenti
finalita' diverse". L' A. rileva ed esamina due incongruenze della
motivazione della sentenza: la preconcetta adesione all' indirizzo
proclive a ravvisare nella procura un negozio "astratto", premessa di
ordine teorico dell' asserita natura contrattuale della
responsabilita' del cooperatore; l' aver individuato nell'
inadempimento dell' "obbligo di diligenza del mandatario" il
corrispondente, a livello di rapporto interno, dell' "abuso di
procura", in modo tale che il fondamento della responsabilita'
contrattuale per danni viene riposto nel mancato soddisfacimento
dell' interesse del mandante all' esatto adempimento dell'
obbligazione nascente dal mandato.
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| art. 1395 c.c.
art. 1425 c.c.
art. 1703 c.c.
art. 2934 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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