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210007
IDG940602338
94.06.02338 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Monti Tiziana
Inadempimento del mandato e contratto con se stesso
Nota a Cass. sez. III civ. 19 agosto 1991, n. 8882
Rass. Dir. Civ., (1993), fasc. 4, pag. 894-905
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30650; D300060; D300062; D300064
Il caso deciso dalla sentenza in commento ripropone il problema dell' ambito di tutela riconosciuto al rappresentato nell' eventualita' che il rappresentante incorra in un "abuso di procura" nell' espletamento dell' incarico. In particolare la Cassazione ha stabilito che "l' intervenuta prescrizione dell' azione di annullamento del contratto concluso dal rappresentante con se stesso non preclude l' azione per il risarcimento dei danni per non aver il mandatario agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Tali azioni possono concorrere in quanto fondate su titoli autonomi e distinti e perseguenti finalita' diverse". L' A. rileva ed esamina due incongruenze della motivazione della sentenza: la preconcetta adesione all' indirizzo proclive a ravvisare nella procura un negozio "astratto", premessa di ordine teorico dell' asserita natura contrattuale della responsabilita' del cooperatore; l' aver individuato nell' inadempimento dell' "obbligo di diligenza del mandatario" il corrispondente, a livello di rapporto interno, dell' "abuso di procura", in modo tale che il fondamento della responsabilita' contrattuale per danni viene riposto nel mancato soddisfacimento dell' interesse del mandante all' esatto adempimento dell' obbligazione nascente dal mandato.
art. 1395 c.c. art. 1425 c.c. art. 1703 c.c. art. 2934 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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