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210013
IDG940602344
94.06.02344 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pante' Angelo
Ancora sul pagamento delle spese processuali a carico del querelante
Nota a C. Cost. 21 aprile 1993, n. 180 C. Cost. 1 aprile 1993, n. 134
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 5, pag. 782-788
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D60013; D6227; D60302
Coerentemente con i principi affermati dalla stessa Corte Costituzionale, vigente il codice di procedura penale del 1930, in merito al pagamento da parte del querelante delle spese del processo, e in applicazione di tali non obliterati principi, afferma l' A., la Corte e' pervenuta, con la prima delle due sentenze, alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell' art. 427 comma 1 c.p.p. e, con la seconda sentenza, alla dichiarazione di legittimita', invece, dell' art. 408 dello stesso codice. Le pronunce della Corte investono anche l' art. 542 comma 1, la prima, l'art. 125 disp. att. c.p.p. e l' art. 554 c.p.p., la seconda. L' A. procede all' analisi delle sentenze, attraverso la trattazione dei seguenti punti: sulla responsabilita' del querelante a seguito di sentenza emessa in udienza preliminare; effetti del decreto di archiviazione sul carico delle spese di giudizio.
art. 408 c.p.p. art. 427 comma 1 c.p.p. art. 542 comma 1 c.p.p. art. 125 disp. att. c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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