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| IDG940602363 | |
| 94.06.02363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Comande' Giovanni
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| In margine ad App. Venezia 11 febbraio 1993, n. 242
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| Nota a App. Venezia 11 febbraio 1993, n. 242
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| Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 6, pag. 990-994
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D30706
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| La sentenza, affermata la legittimazione passiva dell' USL nelle
controversie per fatti lesivi sorti prima dell' entrata in vigore
della l. 833/1978, affronta la questione della risarcibilita' del
danno morale. Nel caso di specie, a seguito della mancata diligenza e
prudenza del personale medico, un neonato aveva subito tali danni
cerebrali da condurre una vita in condizione pressoche' vegetativa.
La sentenza afferma che l' applicazione dell' art. 2059 c.c.
"presuppone che l' offeso sia in condizione di percepire
compiutamente le sofferenze morali conseguenti al suo stato di
menomazione. In caso di eccezionale gravita' delle lesioni e dei
postumi invalidanti (tali da concretare uno stato simile alla morte)
e' risarcibile il danno morale dei congiunti piu' direttamente legati
all' offeso da un vincolo familiare". L' A. approfondito l' esame
delle questioni affrontate dalla sentenza, ritiene di sottoscrivere
pienamente i risultati da essa raggiunti. Meno convincenti appaiono,
invece, le argomentazioni.
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| art. 2059 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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