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210032
IDG940602363
94.06.02363 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Comande' Giovanni
In margine ad App. Venezia 11 febbraio 1993, n. 242
Nota a App. Venezia 11 febbraio 1993, n. 242
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 6, pag. 990-994
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30706
La sentenza, affermata la legittimazione passiva dell' USL nelle controversie per fatti lesivi sorti prima dell' entrata in vigore della l. 833/1978, affronta la questione della risarcibilita' del danno morale. Nel caso di specie, a seguito della mancata diligenza e prudenza del personale medico, un neonato aveva subito tali danni cerebrali da condurre una vita in condizione pressoche' vegetativa. La sentenza afferma che l' applicazione dell' art. 2059 c.c. "presuppone che l' offeso sia in condizione di percepire compiutamente le sofferenze morali conseguenti al suo stato di menomazione. In caso di eccezionale gravita' delle lesioni e dei postumi invalidanti (tali da concretare uno stato simile alla morte) e' risarcibile il danno morale dei congiunti piu' direttamente legati all' offeso da un vincolo familiare". L' A. approfondito l' esame delle questioni affrontate dalla sentenza, ritiene di sottoscrivere pienamente i risultati da essa raggiunti. Meno convincenti appaiono, invece, le argomentazioni.
art. 2059 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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