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Documento


210034
IDG940602365
94.06.02365 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giannini Gennaro
Lesioni mortali, danno biologico e danno psichico
Nota a Trib. Milano 2 settembre 1993
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 6, pag. 1011-1016
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30703; D30706
La sentenza annotata, pur respingendo la tesi del danno biologico "iure hereditario", riconosce il danno biologico, in caso di lesioni mortali subite da una minore, figlia unica, attribuendo il risarcimento ai genitori "iure proprio". L' A., sostenitore della risarcibilita' del danno biologico in ipotesi di lesioni mortali, con attribuzione del compenso "iure hereditario", ritiene che, a fronte dei contrasti suscitati da questo orientamento, sia percorribile la via della risarcibilita' "iure proprio" agli stretti congiunti, sviluppando i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di risarcibilita' dei danni riflessi o di rimbalzo. La sentenza in commento, non la prima peraltro, accoglie questo orientamento, qualificando il danno biologico dei superstiti come pregiudizio psichico. L' A. esamina questo aspetto della sentenza e sostiene che il criterio adottato non appare praticabile in tutti i casi e puo' essere fonte di gravi iniquita', sia che si liquidi il risarcimento, sia che lo si neghi.
art. 2056 c.c. art. 2059 c.c. C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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