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210035
IDG940602366
94.06.02366 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
C(omande') G(iovanni)
In margine a Trib. Milano 1 febbraio 1993 sulla risarcibilita' del danno alla salute in caso di morte della vittima
Nota a Trib. Milano 1 febbraio 1993
Resp. civ. prev., an. 58 (1993), fasc. 6, pag. 1018-1020
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D0411; D30703; D30706
Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali circa la ammissibilita' o meno della trasmissibilita' "iure hereditario" del danno biologico da morte della vittima, l' A. esamina la sentenza che segue un orientamento, per cosi' dire, intermedio. Pur negando, infatti, la configurabilita' di un danno biologico, qualora la vittima non sia sopravvissuta al sinistro per un lasso di tempo apprezzabile, la sentenza ammette la possibilita' di risarcire "iure proprio" il danno alla salute sofferto dai congiunti per la perdita del familiare. Vengono richiamati anche gli opposti orientamenti dottrinari in materia: l' uno, che ritiene profondamente incoerente sotto il profilo logico "ammettere al risarcimento la lesione meramente menomante e non ammettere, invece, la risarcibilita' della lesione mortale"; l' altro, che esclude la risarcibilita' del danno alla salute in seguito a decesso della vittima, salvo che sia maturata interamente la fattispecie acquisitiva del credito risarcitorio.
art. 2056 c.c. art. 2059 c.c. C. Cost. 14 luglio 1986, n. 184
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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