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210071
IDG940602402
94.06.02402 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Finocchiaro Alfio
La motivazione della sentenza di inammissibilita' n. 421 dell' 1 dicembre 1993 della Corte costituzionale
Nota a C. Cost. 1 dicembre 1993, n. 421
Vita not., an. 45 (1993), fasc. 3, pt. 1, pag. 1337-1344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D94200; D94614
Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalita' sollevata dalla Corte d' Appello di Torino sulla riserva di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in ordine alla nullita' del matrimonio concordatario fatta valere sotto il vigore della l. 121/1985, per aver indicato il giudice rimettente quale norma da sottoporre al vaglio di costituzionalita' la l. 810/1929, non piu' in vigore, anziche' la l. 121/1985. Si tratta, afferma l' A., di una decisione esatta nel contenuto dispositivo, ma non corretta nell' iter argomentativo, nonche' dannosamente e inutilmente invasiva del campo dell' interpretazione della l. 121/1985, nel quale la Corte non poteva entrare.
art. 7 Cost. l. 27 maggio 1929, n. 810 l. 25 marzo 1985, n. 121 art. 34 Conc. art. 8 Acc. Italia-Santa Sede 18 febbraio 1984 (Modifica al Concordato lateranense)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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