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| IDG940902574 | |
| 94.09.02574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Giuliani Livia
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| Sull' esenzione del querelante "incolpevole" dalla responsabilita'
per le spese del procedimento anticipato dallo Stato
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| Nota a C. Cost. 2 aprile 1993, n. 180
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 4, pag. 1408-1417
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6127
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| La Corte Costituzionale con la pronuncia in commento, osserva l' A.,
compie un passo ulteriore lungo la strada del rifiuto della
configurazione della responsabilita' del querelante per le spese del
procedimento anticipate dallo Stato secondo il canone della
responsabilita' oggettiva. La Corte Costituzionale ha infatti
stabilito che e' "costituzionalmente illegittimo l' art. 427 comma 1
c.p.p. nella parte in cui prevede, in caso di sentenza di non luogo a
procedere nei confronti dell' imputato per non aver commesso il
fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese
del procedimento anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'
attribuzione del reato all' imputato non sia ascrivibile a colpa del
querelante". Secondo l' A., per quanto soddisfacente dal punto di
vista delle ragioni che l' hanno ispirata, la conclusione cui e'
pervenuta la sentenza in esame non fa del tutto chiarezza in ordine
al problema del titolo della responsabilita' del querelante e non
sembra, sotto questo profilo, del tutto coerente con la
giurisprudenza della Corte Costituzionale alla quale espressamente si
richiama.
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| art. 427 comma 1 c.p.p.
art. 542 comma 1 c.p.p.
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