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210243
IDG940902574
94.09.02574 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giuliani Livia
Sull' esenzione del querelante "incolpevole" dalla responsabilita' per le spese del procedimento anticipato dallo Stato
Nota a C. Cost. 2 aprile 1993, n. 180
Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 4, pag. 1408-1417
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6127
La Corte Costituzionale con la pronuncia in commento, osserva l' A., compie un passo ulteriore lungo la strada del rifiuto della configurazione della responsabilita' del querelante per le spese del procedimento anticipate dallo Stato secondo il canone della responsabilita' oggettiva. La Corte Costituzionale ha infatti stabilito che e' "costituzionalmente illegittimo l' art. 427 comma 1 c.p.p. nella parte in cui prevede, in caso di sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell' imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche quando risulti che l' attribuzione del reato all' imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante". Secondo l' A., per quanto soddisfacente dal punto di vista delle ragioni che l' hanno ispirata, la conclusione cui e' pervenuta la sentenza in esame non fa del tutto chiarezza in ordine al problema del titolo della responsabilita' del querelante e non sembra, sotto questo profilo, del tutto coerente con la giurisprudenza della Corte Costituzionale alla quale espressamente si richiama.
art. 427 comma 1 c.p.p. art. 542 comma 1 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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