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210245
IDG940902576
94.09.02576 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Margaritelli Monica
Perizia sullo stato di mente dell' imputato e proroga della custodia cautelare
Nota a Cass. sez. I pen. 3 aprile 1992
Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 4, pag. 1431-1435
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D61423; D60313
Secondo la massima della sentenza in epigrafe "la proroga dei termini di custodia cautelare connessa alle perizie sullo stato di mente dell' imputato e', a differenza dell' ipotesi disciplinata dall' art. 305 comma 2 c.p.p., obbligatoria ed automatica". L' A. approfondito il tema alla luce della disciplina contenuta nel codice di procedura penale, giunge alla opposta conclusione secondo cui, disposta la perizia sullo stato di mente dell' imputato, il giudice e' tenuto a verificare se la situazione sia tale da giustificare la protrazione della custodia oltre i termini previsti per la singola fase, restando opportunamente escluso ogni automatismo della proroga della custodia cautelare. Il giudice dovra' cioe' verificare la sussistenza di quel complesso di condizioni espressamente previste dall' art. 305 comma 2 c.p.p. Alla luce delle considerazioni svolte, e posto che la proroga realizza un atto complesso dove una nuova custodia puo' essere disposta nei confronti di chi e' gia' in vinculis, la relativa disciplina, afferma l' A., non puo' che essere quella, riguardante le misure cautelari personali, di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.
art. 273 c.p.p. art. 274 c.p.p. art. 275 c.p.p. art. 292 comma 2 lett. c c.p.p. art. 305 comma 1 c.p.p. art. 305 comma 2 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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