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| IDG940902577 | |
| 94.09.02577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Della Marra Tatiana
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| La liberta' personale dell' estradando e il suo controllo in
Cassazione
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| Nota a Cass. sez. II pen. 2 giugno 1992
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 4, pag. 1437-1442
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D652; D6113; D635
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| La sentenza annotata ha affermato che "al ricorso per cassazione
avverso un provvedimento cautelare disposto nei confronti dell'
estradando si applica la procedura camerale ex art. 611 c.p.p. e non
quella tipica dei ricorsi de libertate ex art. 311 c.p.p. Ne consegue
che motivi nuovi possono essere enunciati soltanto fino a 15 giorni
prima dell' udienza". La decisione, che si fonda su un combinato
disposto degli artt. 127, 311, 611 e 719 c.p.p., si presta, secondo
l' A., ad alcuni rilievi critici. La Suprema Corte infatti, nell'
approccio alla questione sottopostale, sembra aver completamente
pretermesso il momento interpretativo del tessuto normativo per
giungere ad una soluzione apodittica: non solo non ha tenuto conto
dell' espresso rinvio fatto dall' art. 714 comma 2 c.p.p. alle norme
del titolo I del libro IV, e quindi anche alle norme sulle
impugnazioni, ma ha ricavato dall' art. 719 c.p.p. delle eccezioni
alla disciplina "tipo" in materia di ricorso per cassazione "de
libertate" di cui all' art. 311 c.p.p. che la norma non sembra
supportare.
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| art. 127 c.p.p.
art. 311 c.p.p.
art. 611 c.p.p.
art. 714 comma 2 c.p.p.
art. 719 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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