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210246
IDG940902577
94.09.02577 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Della Marra Tatiana
La liberta' personale dell' estradando e il suo controllo in Cassazione
Nota a Cass. sez. II pen. 2 giugno 1992
Riv. it. dir. proc. pen., an. 36 (1993), fasc. 4, pag. 1437-1442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D652; D6113; D635
La sentenza annotata ha affermato che "al ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare disposto nei confronti dell' estradando si applica la procedura camerale ex art. 611 c.p.p. e non quella tipica dei ricorsi de libertate ex art. 311 c.p.p. Ne consegue che motivi nuovi possono essere enunciati soltanto fino a 15 giorni prima dell' udienza". La decisione, che si fonda su un combinato disposto degli artt. 127, 311, 611 e 719 c.p.p., si presta, secondo l' A., ad alcuni rilievi critici. La Suprema Corte infatti, nell' approccio alla questione sottopostale, sembra aver completamente pretermesso il momento interpretativo del tessuto normativo per giungere ad una soluzione apodittica: non solo non ha tenuto conto dell' espresso rinvio fatto dall' art. 714 comma 2 c.p.p. alle norme del titolo I del libro IV, e quindi anche alle norme sulle impugnazioni, ma ha ricavato dall' art. 719 c.p.p. delle eccezioni alla disciplina "tipo" in materia di ricorso per cassazione "de libertate" di cui all' art. 311 c.p.p. che la norma non sembra supportare.
art. 127 c.p.p. art. 311 c.p.p. art. 611 c.p.p. art. 714 comma 2 c.p.p. art. 719 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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