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210253
IDG940902584
94.09.02584 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertagnolli Luisa
"Vecchio" e "nuovo" nei rapporti tra l' art. 674 c.p. e la legislazione speciale contro l' inquinamento atmosferico
Nota a Pret. Ancona 20 novembre 1991 App. Ancona 26 giugno 1992
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., vol. amb000, an. 6 (1993), fasc. 4, pag. 1101-1123
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539; D5202
Le due sentenze in rassegna pervengono a conclusioni divergenti circa la configurabilita' del reato di cui all' art. 674 c.p., in riferimento all' interpretazione dell' inciso "casi non consentiti dalla legge". Secondo la sentenza del Pretore di Ancona "le emissioni industriali anche se contenute entro i limiti stabiliti dalla legislazione contro l' inquinamento atmosferico, non rientrano tra i casi consentiti dalla legge se producono molestie eccedenti i limiti della tollerabilita'". Di contrario avviso la sentenza della Corte d' Appello. L' A. prende spunto da questo radicale contrasto per esaminare gli approcci interpretativi che si sono succeduti sul piano giurisprudenziale fin dall' emanazione della c.d. legge antismog n. 615/1966.
l. 13 luglio 1966, n. 615 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 art. 674 c.p.
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