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210280
IDG941002611
94.10.02611 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grippa Salvetti M. Antonietta
Responsabilita' penale del consulente fiscale
Nota a Cass. sez. III pen. 31 luglio 1992, n. 8589
Dir. prat. trib., an. 65 (1994), fasc. 1, pt. 2, pag. 92-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D2191; D538; D9693
Con la sentenza in nota la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui il contribuente non puo' considerarsi adempiente agli obblighi fiscali con il semplice conferimento dell' incarico a un consulente fiscale; tuttavia, nel caso di specie, ha ritenuto applicabile l' art. 48 c.p., che disciplina l' errore determinato dall' altrui inganno, e ha prospettato quale unico responsabile il professionista. L' A. trae spunto da questa decisione per svolgere alcune considerazioni in tema di delega degli adempimenti tributari a un professionista e di responsabilita' per violazione della norma tributaria.
art. 48 c.p.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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