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Documento


210397
IDG941202728
94.12.02728 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Iannotta Raffaele
Osservazione a Cass. sez. I pen. 3 aprile 1992, n. 4035
Foro amm., an. 69 (1993), fasc. 10, pt. 1, pag. 2030
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1213; D540
Secondo la Corte di Cassazione, il reato previsto dall' art. 21 l. 646/1987 si consuma con la concessione, senza autorizzazione dell' autorita' competente, in subappalto o a cottimo di tutte o parte delle opere oggetto di contratto di appalto con la p.a. Breve esame della pronuncia da parte dell' A., che si avvale di rinvii a dottrina e giurisprudenza.
art. 21 l. 13 settembre 1987, n. 646
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