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210452
IDG941202783
94.12.02783 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de Tilla Maurizio
Locazione ed opposizioni del terzo
Nota a Cass. sez. III civ. 13 luglio 1992, n. 8485
Riv. giur. edil., an. 37 (1994), fasc. 1, pt. 1, pag. 65-68
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza in rassegna, il principio in base al quale una volta disposto il rilascio di beni mediante sentenza passata in giudicato l' ordine di rilascio e' operativo tanto nei confronti di colui che fu condannato, quanto nei confronti di ogni altro soggetto detentore di beni da rilasciare; costui puo' proporre opposizione di terzo, ovvero puo' proporre autonoma domanda di cognizione. L' A. approfondisce la portata del principio espresso dalla Suprema Corte, soffermandosi in particolare sulla questione della tutela della posizione del terzo.
art. 2909 c.c. art. 404 comma 1 c.p.c.
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